Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), in  persona
del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e  difeso  in
virtu'  di  legge  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato   (FAX:
06/96514000;  indirizzo   PEC:   ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Contro la Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Alto  Adige  (C.F.
00390090215), in persona del  Presidente  pro  tempore  della  Giunta
provinciale (FAX: 0471/412299;  indirizzi  PEC  tratti  dal  registro
«IPA»:  adm@pec.prov.bz.it  e   praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it;
indirizzo         PEC         tratto          dal          «REGINDE»:
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it), con sede  in  Bolzano,  alla
piazza Silvius Magnago n. 1; 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
l della legge della Provincia autonoma di Bolzano  -  Alto  Adige  17
marzo 2021, n. 3, pubblicata sul numero straordinario n. 1 al B.U. n.
11/Sez. Gen. del 18 marzo 2021, giusta  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri assunta nella seduta del giorno 12 maggio 2021. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    Sul Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Trentino-Alto
Adige/Sudtirol, numero straordinario n. 1 al B.U. n. 11/Sez. Gen. del
18 marzo 2021, e' stata pubblicata la legge provinciale n. 3  del  17
marzo 2021, intitolata «Variazioni al bilancio  di  previsione  della
Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni». 
    L'art. 1 di tale  legge  e'  costituzionalmente  illegittimo,  in
quanto si pone in contrasto: 
        a) con l'art. 81, comma 3, della Costituzione  e  con  l'art.
75, lettere f) e g) del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n.  670  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' con l'art. 1, comma 411, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, che prevede le modalita' di applicazione  della  prima  di  tali
disposizioni statutarie; nonche', 
        b) con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione  in
materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici», in quanto  viola  i
principi contabili di  veridicita',  attendibilita',  correttezza,  e
comprensibilita', cosi' come declinati  nell'allegato  1  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cui rinvia l'art. 3 del  medesimo
decreto legislativo. 
    Pertanto,  la  suddetta  disposizione  viene  impugnata  con   il
presente ricorso ex art. 127 della  Costituzione,  affinche'  ne  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne  sia  pronunciato  il
conseguente annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    1. L'articolo l della  legge  provinciale  indicata  in  epigrafe
introduce variazioni allo stato di previsione delle  entrate  di  cui
all'art.  1  della  legge  provinciale  22  dicembre  2020,  n.   17,
intitolata  «Bilancio  di  previsione  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 2021-2023», gia' oggetto di impugnazione  davanti  a  codesta
Ecc.ma Corte per profili di incostituzionalita' relativi alla carenza
di copertura finanziaria per gli esercizi 2022 e 2023 (ricorso n.  13
del 2021). 
    2. Nel dettaglio, la disposizione censurata prevede  l'incremento
di euro 528.220.667,61 - in termini di competenza e di  cassa  -  del
Titolo 01, tipologia 103, per l'esercizio finanziario  2021,  il  cui
dettaglio - a livello di capitoli - e' riportato, a fini conoscitivi,
nell'allegato A della legge provinciale. 
    3. Il predetto incremento e' riferito: 
        a) al gettito derivante  dall'applicazione  delle  accise  da
carburante ad uso riscaldamento; 
        b) al gettito derivante da giochi e scommesse spettante  alla
Provincia autonoma  di  Bolzano  per  l'anno  2021  e  per  gli  anni
pregressi; 
        c) alla restituzione - da parte dello Stato -  delle  riserve
riferite agli anni 2019, 2020 e 2021,  prevista  dall'art.  1,  comma
412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). 
    Tuttavia, relativamente alle entrate sub a) e sub b),  l'art.  75
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni ed integrazioni - recante  approvazione  del
testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol  -  stabilisce  che  «1.
Sono attribuite alle province le seguenti  quote  del  gettito  delle
sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi
territori provinciali: [...] 
        f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli
oli da gas per autotrazione e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione liquidati dagli impianti di  distribuzione  situati  nei
territori delle due province, nonche'  i  nove  decimi  delle  accise
sugli altri prodotti energetici ivi consumati; 
        g) i  nove  decimi  di  tutte  le  altre  entrate  tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta
locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza  regionale  o
di altri enti pubblici» (enfasi aggiunte). 
    4. Ebbene, la variazione dello stato di previsione delle  entrate
disposta dalla norma oggetto di  censura  contrasta  con  l'art.  81,
comma 3, Cost. e con l'art.  75  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 670/1972 fondandosi su una errata  interpretazione,  da
parte della Provincia autonoma di Bolzano, della citata  disposizione
statutaria che ne comporta, nel contempo, la violazione. 
    5.  Difatti,  la  Provincia  intimata  -   nell'interpretare   ed
applicare il citato art. 75 - determina: 
        a) il gettito delle accise sui  prodotti  energetici  ad  uso
riscaldamento sulla base della quantita' dei  prodotti  estratti  dai
depositi  commerciali   situati   nel   territorio   provinciale,   a
prescindere dal criterio dell'immissione in consumo di  cui  all'art.
7, paragrafo l, della direttiva 16  dicembre  2008,  n.  2008/118/CE,
relativa al regime generale delle accise; 
        b) il gettito dei giochi e delle scommesse includendo anche i
giochi di natura non tributaria. 
    6. Siffatta interpretazione della norma statutaria  e'  priva  di
fondamento  giuridico  e  comporta  l'iscrizione,  nello   stato   di
previsione delle entrate, di un  gettito  non  effettivo  e,  quindi,
inidoneo  a  garantire   la   copertura   finanziaria   delle   spese
provinciali, nonche' suscettibile, di riflesso,  di  pregiudicare  lo
stesso equilibrio del bilancio approvato dalla Provincia autonoma  di
Bolzano. 
    7. Ed invero, per quanto concerne il  gettito  delle  accise,  il
citato art. 75, comma 1 - alla  lettera  f),  cosi'  come  sostituita
dall'art. 2, comma 107, lettera f), della legge 23 dicembre 2009,  n.
191 (legge finanziaria 2010) - stabilisce che  sono  attribuite  alle
Province autonome di Trento e  Bolzano  i  nove  decimi  del  gettito
dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per  autotrazione  e  sui
gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di
distribuzione situati nei  territori  delle  due  Province  autonome,
nonche' i nove decimi delle accise sugli  altri  prodotti  energetici
ivi consumati. 
    8. Ebbene, dal tenore letterale della predetta  disposizione,  si
evince  chiaramente  come  essa  individui  l'ammontare  del  gettito
devoluto alle Province autonome di Trento e Bolzano  stabilendo  come
criterio di riferimento il momento  in  cui  il  prodotto  energetico
viene  immesso  in  consumo,  momento  in  cui   cessa   di   trovare
applicazione il  regime  sospensivo  del  tributo  e  questo  diventa
concretamente esigibile. 
    9. Del resto, tale interpretazione e' la sola compatibile con  il
diritto  dell'Unione  europea,  che  -  nel  disciplinare  il  regime
generale delle accise - prevede espressamente che  «L'accisa  diviene
esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo»
(art.  7,  paragrafo  1,  della  direttiva  n.  2008/118/CE,   enfasi
aggiunte). 
    10. Siffatta interpretazione della norma statutaria - peraltro  -
e' confermata anche dall'art. 1, comma 411, della legge  23  dicembre
2014, n.  190  (legge  di  stabilita'  2015),  approvato  secondo  la
procedura prevista dall'art. 104 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, recante - appunto - il procedimento semplificato per la
riforma delle norme statutarie concernenti i rapporti finanziari. 
    11. Tale disposizione,  invero,  ha  espressamente  chiarito  che
«l'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti
energetici di cui all'art. 75, comma 1, lettera f), del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670, e'  determinato  annualmente  sulla  base  delle  immissioni  in
consumo nel territorio di ciascuna provincia  autonoma  dei  prodotti
energetici ivi indicati» (enfasi aggiunte). 
    12. Dunque, la quantificazione del gettito delle accise,  che  e'
alla base della variazione dello stato di  previsione  delle  entrate
prevista  dalla  disposizione  oggetto   di   censura,   e'   percio'
evidentemente  errata,  in  quanto  -   prescindendo   dal   criterio
dell'immissione in  consumo  dei  carburanti  -  non  e'  coerente  e
contrasta con il criterio  stabilito  dagli  articoli  75,  comma  1,
lettera f), del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, e 1, comma 411, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190;
nel  contempo,  assumendo  a  base  della  variazione  del   bilancio
previsionale una  (maggiore)  entrata  della  quale  e'  erroneamente
individuata - e difetta quindi - la condizione di esigibilita', viola
pure l'art. 81, comma 3, Cost.. 
    13.  Per  quanto  concerne  il  gettito  derivante  da  giochi  e
scommesse, il citato art. 75, comma 1 - alla lettera g) - attribuisce
alle Province autonome di Trento e Bolzano i nove decimi di tutte  le
«altre» entrate tributarie erariali, dirette  o  indirette,  comunque
denominate. Tale norma, quindi,  puo'  estendersi  anche  al  gettito
derivante da giochi e scommesse,  ma  a  condizione  che  esso  abbia
natura tributaria. 
    14.  Ne  consegue  che  l'impostazione  seguita  dalla  Provincia
autonoma  di  Bolzano  nella  predisposizione  delle  variazioni   al
bilancio di previsione, con  la  estensione  della  compartecipazione
provinciale anche ai giochi  di  natura  extra-tributaria  (come,  ad
esempio, lotterie, bingo, superenalotto, enalotto, superstar, win for
life, playsix ed eurojackpot), si pone in evidente contrasto  con  il
tenore letterale della  predetta  disposizione  statutaria:  di  qui,
l'erroneita'  -  anche  sotto  tale   ulteriore   profilo   -   della
quantificazione delle entrate recata dalla  disposizione  provinciale
oggetto  di  censura;  e  la  contestuale  violazione  non   soltanto
dell'art. 75, comma 1, lettera g), del decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  670/1972  -  malamente  interpretato   ed   applicato
dall'ente territoriale -, ma anche - e nel contempo -  dell'art.  81,
comma 3, Cost., nella misura in cui la norma impugnata assume a  base
della variazione del bilancio previsionale un'entrata  non  spettante
alla Provincia. 
    15.  A  conclusioni  analoghe,  peraltro,  si  giunge  anche   in
relazione alle entrate sub c), concernenti la restituzione - da parte
dello Stato - delle riserve riferite agli anni 2019, 2020 e 2021,  di
cui all'art. 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    16. Difatti, la variazione di 60 milioni di euro  -  imputata  al
capitolo E01103.0720 «Devoluzione del gettito  dei  tributi  erariali
spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi
precedenti (legge n. 386/1989, art.  12)  -  Altri  tributi  devoluti
regolati alle  autonomie  speciali  n.a.c.  COD./E.1.01.03.99»  -  si
riferisce espressamente alla restituzione, per gli anni 2019, 2020  e
2021, delle riserve previste dall'art. 1, comma 508, della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). 
    17. Ed invero, la predetta disposizione - «Al fine di  assicurare
il concorso  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio  dei  bilanci  e  alla
sostenibilita' del debito pubblico» - ha stabilito che  «le  nuove  e
maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  riservate
all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1°  gennaio
2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico» (enfasi aggiunte). 
    18. Ebbene, l'art. 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, ha disposto che «Le riserve previste  dall'art.  1,  comma  508,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono  restituite  alla  Regione
Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano
nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2019,
previa individuazione della relativa copertura  finanziaria»  (enfasi
aggiunte). 
    19. Dunque, la norma  appena  menzionata  non  e'  immediatamente
precettiva, in  quanto  condiziona  sospensivamente  la  restituzione
delle riserve alla previa individuazione - da  parte  dello  Stato  -
delle relative coperture finanziarie. 
    20. Ne consegue che, non essendo stata ancora effettuata siffatta
individuazione, la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  avrebbe  dovuto
astenersi dall'iscrivere nello stato di previsione delle entrate  gli
importi  in  questione,  per  i  quali  e'  carente  -  per  espressa
disposizione legislativa - una condizione di esigibilita'. 
    21. Alla luce delle considerazioni svolte risulta percio'  chiaro
che la disposizione censurata incrementa lo stato di previsione delle
entrate - con riferimento  sia  alle  accise  da  carburante  ad  uso
riscaldamento sia al gettito da giochi e scommesse sia, infine,  alle
riserve previste dall'art. 1, comma 508, della legge  n.  147/2013  -
con    importi    che    difettano    del    necessario    fondamento
giuridico-contabile  e  che  -  proprio  per  tale  ragione   -   non
garantiscono alcuna effettiva e  reale  copertura  finanziaria  delle
partite di spesa, in evidente violazione - non solo delle  specifiche
disposizioni  statutarie  e  statali  sopra  richiamate,  ma  pure  -
dell'art. 81, comma 3, della Costituzione. 
    22. Difatti, come precisato in piu' occasioni da  codesta  Ecc.ma
Corte, «la copertura finanziaria di  una  spesa  e  l'equilibrio  del
bilancio  non  possono  essere  assicurati   solamente   dall'armonia
numerica degli stanziamenti in  parte  entrata  e  spesa»  (cfr.,  ex
plurimis, sentenze n. 197 e  n.  6  del  2019);  al  contrario,  essi
«devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici
ed economici  che  ne  sorreggono  l'iscrizione  in  bilancio»  (cfr.
sentenza n. 227 del 2019, enfasi aggiunte). 
    23. Del resto, «E' nei principi  fondanti  della  disciplina  del
bilancio   pubblico   che   in   sede   previsionale   gli    assetti
dell'equilibrio e della copertura siano ipotizzati  in  modo  statico
secondo una stima attendibile delle espressioni  numeriche,  che  sia
assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici  della
loro quantificazione, e che, inoltre, la  successiva  gestione  e  la
rendicontazione diano atto - sempre in  coerenza  con  i  presupposti
economici, giuridici e fattuali -  degli  effetti  delle  circostanze
sopravvenienti  raffrontandoli  con  il  programma  iniziale»   (cfr.
ibidem, enfasi aggiunte). 
    24. Dunque, come codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte sottolineato,
«la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un
fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe
sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio]  per  realizzare
nuove e maggiori spese»  (cfr.  sentenza  n.  197  del  2019,  enfasi
aggiunte). 
    25.  In  altri  termini,  «copertura  economica  delle  spese  ed
equilibrio del bilancio sono due facce  della  stessa  medaglia,  dal
momento che l'equilibrio presuppone che ogni  intervento  programmato
sia sorretto dalla previa individuazione  delle  pertinenti  risorse»
(cfr.  sentenza  n.  227  del  2019);  sicche',  nel   sindacato   di
costituzionalita', copertura finanziaria ed equilibrio integrano «una
clausola generale in grado  di  operare  pure  in  assenza  di  norme
interposte  quando  l'antinomia  [con  le   disposizioni   impugnate]
coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti  la  forza
espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo]  comma,  Cost.,  presidio
degli equilibri di finanza pubblica,  si  sostanzia  in  una  vera  e
propria clausola generale in grado di  colpire  tutti  gli  enunciati
normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e
contabile» (cfr. sentenza n. 184 del 2016, enfasi aggiunte). 
    26. Orbene, confrontando la disposizione oggetto di censura con i
richiamati principi di diritto, si evince chiaramente come le entrate
iscritte in bilancio dal legislatore provinciale  non  ne  assicurano
affatto l'equilibrio, dato che - per le ragioni sopra esposte -  esse
sono  del  tutto  inidonee   a   garantire   un'effettiva   copertura
finanziaria delle partite di spesa, in palese  contrasto -  non  solo
con le pertinenti disposizioni statutarie, ma anche - con  la  regola
stabilita dall'art. 81, comma 3, della Costituzione. 
    27. Per altro profilo, la norma impugnata  si  pone  altresi'  in
contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera  e),  della  Costituzione,
che riserva alla competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  la
materia concernente «l'armonizzazione dei bilanci pubblici». 
    28. Difatti, in attuazione della predetta  norma  costituzionale,
il legislatore statale ha adottato il decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42». 
    29. L'art. 3 dell'anzidetto decreto  legislativo  stabilisce  che
gli enti territoriali, ivi incluse le Province autonome di  Trento  e
Bolzano, devono conformare la propria gestione ai principi  contabili
generali contenuti nell'allegato 1. 
    30. Ebbene, tale allegato enuncia al n.  5  il  «Principio  della
veridicita', attendibilita', correttezza e comprensibilita'». 
    31. Nel dettaglio, l'allegato 1 precisa che «Il  principio  della
"veridicita'" fa esplicito riferimento al principio del true and fair
view che ricerca nei dati contabili di bilancio  la  rappresentazione
delle  reali  condizioni  delle  operazioni  di  gestione  di  natura
economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. 
    Il principio della veridicita' non si applica solo  ai  documenti
di  rendicontazione  e  alla  gestione,  ma  anche  ai  documenti  di
previsione nei quali e' da intendersi come rigorosa  valutazione  dei
flussi  finanziari  (e  nel  caso  anche  economici)  generati  dalle
operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di  riferimento.  Si
devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle
singole poste che invece devono essere valutate secondo una  rigorosa
analisi di controllo. 
    Una corretta  interpretazione  del  principio  della  veridicita'
richiede anche  l'enunciazione  degli  altri  postulati  di  bilancio
(attendibilita', correttezza e  comprensibilita').  Il  principio  di
veridicita' e' quindi da considerarsi un obiettivo a  cui  tendono  i
postulati e i principi contabili generali. 
    Le previsioni e in generale  tutte  le  valutazioni  a  contenuto
economico -  finanziario  e  patrimoniale,  devono  essere,  inoltre,
sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico  o,  in
mancanza, da altri idonei  ed  obiettivi  parametri  di  riferimento,
nonche' da fondate aspettative di acquisizione e  di  utilizzo  delle
risorse al  fine  di  rendere  attendibili  i  documenti  predisposti
(principio dell'attendibilita'). Tale principio  non  e'  applicabile
solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma  anche
al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione  dei  quali
occorre un processo di valutazione.  Il  principio  in  argomento  si
estende ai documenti descrittivi ed  accompagnatori.  Un'informazione
contabile e'  attendibile  se  e'  scevra  da  errori  e  distorsioni
rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di  essa.
[...] 
    Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la
redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione,  di
gestione  e   controllo   e   di   rendicontazione   deve,   inoltre,
caratterizzare la formazione dei citati  documenti  (principio  della
correttezza). Infitti, il  principio  della  correttezza  si  estende
anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono  i
fondamenti e le regole di  carattere  generale  cui  deve  informarsi
l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche,
ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili  adottati  da
ogni  specifica  amministrazione   pubblica.   Il   principio   della
correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del
monitoraggio da parte delle istituzioni  preposte  al  governo  della
finanza pubblica. 
    Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile  e  deve
percio' presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie,
economiche   e   patrimoniali   (principio    della    chiarezza    o
comprensibilita'). Il principio della chiarezza o comprensibilita' e'
rafforzativo  del  principio  base  della  veridicita'.  Al  fine  di
consentire una  rappresentazione  chiara  dell'attivita'  svolta,  le
registrazioni contabili  ed  i  documenti  di  bilancio  adottano  il
sistema di  classificazione  previsto  dall'ordinamento  contabile  e
finanziario, uniformandosi alle  istruzioni  dei  relativi  glossari.
L'articolazione  del  sistema  di  bilancio  deve  essere   tale   da
facilitarne  -  tra  l'altro  -  la  comprensione  e  permetterne  la
consultazione  rendendo  evidenti   le   informazioni   previsionali,
gestionali e di rendicontazione in  esso  contenute.  Il  sistema  di
bilancio deve essere corredato da una informativa  supplementare  che
faciliti  la  comprensione  e   l'intelligibilita'   dei   documenti.
L'adozione di una corretta classificazione  dei  documenti  contabili
costituisce una  condizione  necessaria  per  garantire  il  corretto
monitoraggio e consolidamento  dei  conti  pubblici  da  parte  delle
istituzioni preposte  al  coordinamento  e  controllo  della  finanza
pubblica. 
    Una qualita' essenziale delle informazioni contenute nel  sistema
di  bilancio  e'  che  esse  siano  prontamente  comprensibili  dagli
utilizzatori e che abbiano la capacita' di garantire sinteticita'  ed
al tempo stesso analiticita'  delle  conoscenze.  A  tale  scopo,  si
assume  che  gli  utilizzatori  possano  con  la  normale   diligenza
esaminare i dati contabili dei bilanci  ed  abbiano  una  ragionevole
conoscenza  dell'attivita'   svolta   dall'amministrazione   pubblica
considerata e dei sistemi contabili adottati, al  fine  di  ottenere,
dagli elementi  quantitativi  e  qualitativi  disponibili,  chiare  e
trasparenti informazioni» (enfasi aggiunte). 
    32. La disposizione impugnata -  nel  prevedere  l'iscrizione  in
bilancio dell'importo di euro 528.220.667,61 in termini di competenza
e cassa del Titolo 01 tipologia 103 per l'esercizio finanziario  2021
- si discosta dunque, per le ragioni sopra  esposte,  dalla  coerente
applicazione dei principi contabili di  veridicita',  attendibilita',
correttezza, e comprensibilita', cosi' come declinati dal legislatore
statale in espressa attuazione dell'art. 117, comma  2,  lettera  e),
della Costituzione (art. 1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118). 
    33.  Ne  consegue,  quindi,  l'evidente  contrasto  della   norma
impugnata, oltre che con le  disposizioni  statutarie  in  precedenza
richiamate, con l'art. 81, comma 3, della Costituzione - direttamente
applicabile anche alle autonomie speciali senza necessita' di  alcuna
norma interposta (cfr. sentenza n. 197 del 2019) -, nonche' - per  il
tramite  della  normativa  di  principio  appena   menzionata -   con
l'ulteriore parametro costituzionale di cui al richiamato  art.  117,
comma 2, lettera e) Cost..