Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale dello Stato (FAX: 06/96514000; indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (C.F. 00390090215), in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale (FAX: 0471/412299; indirizzi PEC tratti dal registro «IPA»: adm@pec.prov.bz.it e praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it; indirizzo PEC tratto dal «REGINDE»: anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it), con sede in Bolzano, alla piazza Silvius Magnago n. 1; Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. l della legge della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige 17 marzo 2021, n. 3, pubblicata sul numero straordinario n. 1 al B.U. n. 11/Sez. Gen. del 18 marzo 2021, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 12 maggio 2021. Premesse di fatto Sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, numero straordinario n. 1 al B.U. n. 11/Sez. Gen. del 18 marzo 2021, e' stata pubblicata la legge provinciale n. 3 del 17 marzo 2021, intitolata «Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni». L'art. 1 di tale legge e' costituzionalmente illegittimo, in quanto si pone in contrasto: a) con l'art. 81, comma 3, della Costituzione e con l'art. 75, lettere f) e g) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con l'art. 1, comma 411, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede le modalita' di applicazione della prima di tali disposizioni statutarie; nonche', b) con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici», in quanto viola i principi contabili di veridicita', attendibilita', correttezza, e comprensibilita', cosi' come declinati nell'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cui rinvia l'art. 3 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, la suddetta disposizione viene impugnata con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto 1. L'articolo l della legge provinciale indicata in epigrafe introduce variazioni allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, intitolata «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023», gia' oggetto di impugnazione davanti a codesta Ecc.ma Corte per profili di incostituzionalita' relativi alla carenza di copertura finanziaria per gli esercizi 2022 e 2023 (ricorso n. 13 del 2021). 2. Nel dettaglio, la disposizione censurata prevede l'incremento di euro 528.220.667,61 - in termini di competenza e di cassa - del Titolo 01, tipologia 103, per l'esercizio finanziario 2021, il cui dettaglio - a livello di capitoli - e' riportato, a fini conoscitivi, nell'allegato A della legge provinciale. 3. Il predetto incremento e' riferito: a) al gettito derivante dall'applicazione delle accise da carburante ad uso riscaldamento; b) al gettito derivante da giochi e scommesse spettante alla Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2021 e per gli anni pregressi; c) alla restituzione - da parte dello Stato - delle riserve riferite agli anni 2019, 2020 e 2021, prevista dall'art. 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). Tuttavia, relativamente alle entrate sub a) e sub b), l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni - recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol - stabilisce che «1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: [...] f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione liquidati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati; g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici» (enfasi aggiunte). 4. Ebbene, la variazione dello stato di previsione delle entrate disposta dalla norma oggetto di censura contrasta con l'art. 81, comma 3, Cost. e con l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 fondandosi su una errata interpretazione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, della citata disposizione statutaria che ne comporta, nel contempo, la violazione. 5. Difatti, la Provincia intimata - nell'interpretare ed applicare il citato art. 75 - determina: a) il gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento sulla base della quantita' dei prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio provinciale, a prescindere dal criterio dell'immissione in consumo di cui all'art. 7, paragrafo l, della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise; b) il gettito dei giochi e delle scommesse includendo anche i giochi di natura non tributaria. 6. Siffatta interpretazione della norma statutaria e' priva di fondamento giuridico e comporta l'iscrizione, nello stato di previsione delle entrate, di un gettito non effettivo e, quindi, inidoneo a garantire la copertura finanziaria delle spese provinciali, nonche' suscettibile, di riflesso, di pregiudicare lo stesso equilibrio del bilancio approvato dalla Provincia autonoma di Bolzano. 7. Ed invero, per quanto concerne il gettito delle accise, il citato art. 75, comma 1 - alla lettera f), cosi' come sostituita dall'art. 2, comma 107, lettera f), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) - stabilisce che sono attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due Province autonome, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati. 8. Ebbene, dal tenore letterale della predetta disposizione, si evince chiaramente come essa individui l'ammontare del gettito devoluto alle Province autonome di Trento e Bolzano stabilendo come criterio di riferimento il momento in cui il prodotto energetico viene immesso in consumo, momento in cui cessa di trovare applicazione il regime sospensivo del tributo e questo diventa concretamente esigibile. 9. Del resto, tale interpretazione e' la sola compatibile con il diritto dell'Unione europea, che - nel disciplinare il regime generale delle accise - prevede espressamente che «L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo» (art. 7, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/118/CE, enfasi aggiunte). 10. Siffatta interpretazione della norma statutaria - peraltro - e' confermata anche dall'art. 1, comma 411, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), approvato secondo la procedura prevista dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni, recante - appunto - il procedimento semplificato per la riforma delle norme statutarie concernenti i rapporti finanziari. 11. Tale disposizione, invero, ha espressamente chiarito che «l'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici di cui all'art. 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici ivi indicati» (enfasi aggiunte). 12. Dunque, la quantificazione del gettito delle accise, che e' alla base della variazione dello stato di previsione delle entrate prevista dalla disposizione oggetto di censura, e' percio' evidentemente errata, in quanto - prescindendo dal criterio dell'immissione in consumo dei carburanti - non e' coerente e contrasta con il criterio stabilito dagli articoli 75, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e 1, comma 411, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; nel contempo, assumendo a base della variazione del bilancio previsionale una (maggiore) entrata della quale e' erroneamente individuata - e difetta quindi - la condizione di esigibilita', viola pure l'art. 81, comma 3, Cost.. 13. Per quanto concerne il gettito derivante da giochi e scommesse, il citato art. 75, comma 1 - alla lettera g) - attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano i nove decimi di tutte le «altre» entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate. Tale norma, quindi, puo' estendersi anche al gettito derivante da giochi e scommesse, ma a condizione che esso abbia natura tributaria. 14. Ne consegue che l'impostazione seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano nella predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione, con la estensione della compartecipazione provinciale anche ai giochi di natura extra-tributaria (come, ad esempio, lotterie, bingo, superenalotto, enalotto, superstar, win for life, playsix ed eurojackpot), si pone in evidente contrasto con il tenore letterale della predetta disposizione statutaria: di qui, l'erroneita' - anche sotto tale ulteriore profilo - della quantificazione delle entrate recata dalla disposizione provinciale oggetto di censura; e la contestuale violazione non soltanto dell'art. 75, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 - malamente interpretato ed applicato dall'ente territoriale -, ma anche - e nel contempo - dell'art. 81, comma 3, Cost., nella misura in cui la norma impugnata assume a base della variazione del bilancio previsionale un'entrata non spettante alla Provincia. 15. A conclusioni analoghe, peraltro, si giunge anche in relazione alle entrate sub c), concernenti la restituzione - da parte dello Stato - delle riserve riferite agli anni 2019, 2020 e 2021, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 16. Difatti, la variazione di 60 milioni di euro - imputata al capitolo E01103.0720 «Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (legge n. 386/1989, art. 12) - Altri tributi devoluti regolati alle autonomie speciali n.a.c. COD./E.1.01.03.99» - si riferisce espressamente alla restituzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, delle riserve previste dall'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). 17. Ed invero, la predetta disposizione - «Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico» - ha stabilito che «le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico» (enfasi aggiunte). 18. Ebbene, l'art. 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto che «Le riserve previste dall'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria» (enfasi aggiunte). 19. Dunque, la norma appena menzionata non e' immediatamente precettiva, in quanto condiziona sospensivamente la restituzione delle riserve alla previa individuazione - da parte dello Stato - delle relative coperture finanziarie. 20. Ne consegue che, non essendo stata ancora effettuata siffatta individuazione, la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe dovuto astenersi dall'iscrivere nello stato di previsione delle entrate gli importi in questione, per i quali e' carente - per espressa disposizione legislativa - una condizione di esigibilita'. 21. Alla luce delle considerazioni svolte risulta percio' chiaro che la disposizione censurata incrementa lo stato di previsione delle entrate - con riferimento sia alle accise da carburante ad uso riscaldamento sia al gettito da giochi e scommesse sia, infine, alle riserve previste dall'art. 1, comma 508, della legge n. 147/2013 - con importi che difettano del necessario fondamento giuridico-contabile e che - proprio per tale ragione - non garantiscono alcuna effettiva e reale copertura finanziaria delle partite di spesa, in evidente violazione - non solo delle specifiche disposizioni statutarie e statali sopra richiamate, ma pure - dell'art. 81, comma 3, della Costituzione. 22. Difatti, come precisato in piu' occasioni da codesta Ecc.ma Corte, «la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa» (cfr., ex plurimis, sentenze n. 197 e n. 6 del 2019); al contrario, essi «devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio» (cfr. sentenza n. 227 del 2019, enfasi aggiunte). 23. Del resto, «E' nei principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che in sede previsionale gli assetti dell'equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, e che, inoltre, la successiva gestione e la rendicontazione diano atto - sempre in coerenza con i presupposti economici, giuridici e fattuali - degli effetti delle circostanze sopravvenienti raffrontandoli con il programma iniziale» (cfr. ibidem, enfasi aggiunte). 24. Dunque, come codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte sottolineato, «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (cfr. sentenza n. 197 del 2019, enfasi aggiunte). 25. In altri termini, «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (cfr. sentenza n. 227 del 2019); sicche', nel sindacato di costituzionalita', copertura finanziaria ed equilibrio integrano «una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (cfr. sentenza n. 184 del 2016, enfasi aggiunte). 26. Orbene, confrontando la disposizione oggetto di censura con i richiamati principi di diritto, si evince chiaramente come le entrate iscritte in bilancio dal legislatore provinciale non ne assicurano affatto l'equilibrio, dato che - per le ragioni sopra esposte - esse sono del tutto inidonee a garantire un'effettiva copertura finanziaria delle partite di spesa, in palese contrasto - non solo con le pertinenti disposizioni statutarie, ma anche - con la regola stabilita dall'art. 81, comma 3, della Costituzione. 27. Per altro profilo, la norma impugnata si pone altresi' in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia concernente «l'armonizzazione dei bilanci pubblici». 28. Difatti, in attuazione della predetta norma costituzionale, il legislatore statale ha adottato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 29. L'art. 3 dell'anzidetto decreto legislativo stabilisce che gli enti territoriali, ivi incluse le Province autonome di Trento e Bolzano, devono conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1. 30. Ebbene, tale allegato enuncia al n. 5 il «Principio della veridicita', attendibilita', correttezza e comprensibilita'». 31. Nel dettaglio, l'allegato 1 precisa che «Il principio della "veridicita'" fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Il principio della veridicita' non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali e' da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. Una corretta interpretazione del principio della veridicita' richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilita', correttezza e comprensibilita'). Il principio di veridicita' e' quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali. Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilita'). Tale principio non e' applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile e' attendibile se e' scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. [...] Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infitti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve percio' presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilita'). Il principio della chiarezza o comprensibilita' e' rafforzativo del principio base della veridicita'. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attivita' svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilita' dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica. Una qualita' essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio e' che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacita' di garantire sinteticita' ed al tempo stesso analiticita' delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attivita' svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni» (enfasi aggiunte). 32. La disposizione impugnata - nel prevedere l'iscrizione in bilancio dell'importo di euro 528.220.667,61 in termini di competenza e cassa del Titolo 01 tipologia 103 per l'esercizio finanziario 2021 - si discosta dunque, per le ragioni sopra esposte, dalla coerente applicazione dei principi contabili di veridicita', attendibilita', correttezza, e comprensibilita', cosi' come declinati dal legislatore statale in espressa attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione (art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). 33. Ne consegue, quindi, l'evidente contrasto della norma impugnata, oltre che con le disposizioni statutarie in precedenza richiamate, con l'art. 81, comma 3, della Costituzione - direttamente applicabile anche alle autonomie speciali senza necessita' di alcuna norma interposta (cfr. sentenza n. 197 del 2019) -, nonche' - per il tramite della normativa di principio appena menzionata - con l'ulteriore parametro costituzionale di cui al richiamato art. 117, comma 2, lettera e) Cost..